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SESSA AURUNCA / CELLOLE – Mobilità: le ordinanze cautelari riportano a casa i docenti di fase B

SESSA AURUNCA / CELLOLE – Mobilità: le ordinanze cautelari riportano a casa i docenti di fase B, il Miur doveva rispettare l’ordine del punteggio e delle fasi.
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 09.08.2018 rg. 5568/2018 ha emesso un’ordinanza cautelare con la quale ha riportato a casa una docente di scuola primaria di Sessa Aurunca, la quale si era affidata allo Studio Legale BFI degli avv.ti Buonamano-Fusco-Izzo, al fine di richiede il trasferimento negato dall’amministrazione scolastica .


Il MIUR paga di nuovo lo scotto dei madornali errori nei trasferimenti effettuati nel 2016, per la fase B, e subisce l’altra sconfitta questa volta presso il tribunale Samaritano, il quale, in persona della dott.ssa Vollero, ha motivato il provvedimento chiarendo che: “il sistema prevede che, nell’ambito di ciascuna operazione, la selezione avviene esclusivamente in ragione del maggior punteggio, segue il criterio suppletivo dell’anzianità anagrafica. L’ordine di preferenza – degli ambiti territoriali- è riferito alle singola

domanda, con l’effetto di posporre l’esame delle istanze di chi ha minor punteggio, solo all’esito del soddisfacimento nella maggio misura possibile ( e dunque nel rispetto dell’ordine delle preferenze) della richiesta di chi ha il più alto punteggio. Alla luce delle sopraesposte disposizioni emerge che, a seguito delle preferenze espresse dall’Amministrazione, quest’ultima attribuisce la sede sulla base del punteggio espresso. Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente – segnatamente

allegati n.7, 8, 9 – emerge come l’Amministrazione, in violazione dei principi di cui all’art 97 Cost. e di buon andamento ed imparzialità che governano l’azione amministrativa, abbia operato illegittimamente.”
Quindi la procedura adottata dal sistema informativo, in uso al MIUR, non ha rispettato quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze: assegnare ad ogni aspirante la prima sede/ambito libero al proprio turno

(sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo). Non si tratta di casi singoli, ma di errori ripetuti per tutti gli aspiranti, come chiaramente indicato da altri Tribunali.
Per questi motivi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato che: “il diritto dell’istante ad essere valutata negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/2017 secondo il punteggio ad essa

attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio o appartengano a fasi delle procedure di mobilità successive alla B”.
Ancora una volta, dunque, lo Studio Legale BFI ha tutelato il corretto rispetto della normativa e ha saputo far valere i diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la rettifica

di provvedimenti illegittimi ab origine che, senza giustificazione di sorta e in totale spregio del principio del merito, hanno costretto centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria famiglia compromettendo, anche, la loro serenità personale e familiare.

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