Disagi & Cronaca cittadina

ESCLUSIVA SCUOLA – Assegnazione provvisoria negata: il tribunale di Nocera Inferiore dà ragione alla docente

ESCLUSIVA SCUOLA – Il Giudice del Lavoro di Nocera Inferiore ha dato ragione ad una docente a cui l’Ambito Territoriale di Caserta aveva negato l’assegnazione provvisoria.

Il giudizio veniva instaurato poiché l’Ufficio Scolastico di Caserta  non riconosceva la precedenza prevista dal Contratto Collettivo Integrativo all’art. 8 comma 1 capo III, vista tale illegittimità la docente si rivolgeva al nostro studio legale chiedendo di   impugnare tale irragionevole decisione.

In occasione del giudizio, l’avvocato Antimo Buonamano (nella foto in alto) dello studio BFI ha dimostrato che: “l’art.8 comma 1 capo III, riconosce e tutela i docenti affetti da gravi patologie e che necessitano di cure continuative”. L’ufficio scolastico provinciale, all’esito della pubblicazione dei bollettini, non riconosceva questo diritto poiché il centro di cure non ricadeva nel comune richiesto per l’assegnazione provvisoria.

Il Tribunale Nocera Inferiore, con ordinanza cautelare r.g. 3826/2022 del 19.10.2022, ha accolto la tesi difensiva con la quale si sottolineava che l’art.8 comma 1 capo III, tutela il diritto alla salute e alle cure in un centro vicino al comune richiesto in assegnazione provvisoria.

Secondo il Tribunale, aderendo alla tesi dei legali: “il luogo in cui viene praticata la terapia (Frattamaggiore) è in posizione prossima sia alla sede scelta come preferenza per l’assegnazione provvisoria (l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta) che al luogo di residenza della docente in Succivo che, invece, il luogo di attuale espletamento della prestazione lavorativa (Sarno) dista circa 40 minuti con percorso in auto, con indubbio maggior aggravio per la posizione psico-fisica della lavoratrice”.

Grazie a tele provvedimento l’Ufficio scolastico dovrà concedere: “l’assegnazione provvisoria nell’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta per l’anno scolastico 2022/23, secondo l’ordine di precedenza di cui all’art. 8 lett. e) del Ccni”.

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