PIEDIMONTE MATESE – Bar Penza, l’Ente ci riprova: il Tar lo gela ancora
PIEDIMONTE MATESE (Francesco Mantovani) – Il Tar Campania accoglie la sospensiva richiesta dall’avvocato Mariolina Bisceglia nell’ambito del ricorso (R.G. 2445/2022) contro il provvedimento del Comune di Piedimonte
Matese a firma del dirigente Antonio Consola (prot. 10942 dell’8/06/2022) con cui era stata negata la richiesta del Penza Bar Bistrot Cafè di tenere i tavolini le sedie e l’ombrellone nella piazzetta antistante la cosiddetta “cassa armonica”. I motivi sottesi al provvedimento
erano i seguenti: “– lo spazio di cui si chiede l’occupazione è situato davanti a una struttura di rilevanza storico culturale (Cassa Armonica) che deve essere tutelata in virtù della propria natura di patrimonio monumentale e culturale del Comune; – a causa della cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo spazio tornerà all’originario utilizzo di area deputata alle pubbliche manifestazioni civili e religiose”. L’avvocato Bisceglia nel suo ricorso e nei relativi motivi aggiunti, ha evidenziato che, al contrario di quanto
sostenga l’ente, non corrisponde al vero il fatto che il Bar Penza occupava “sine titulo” lo spazio in quanto quei tavolini e quelle sedie nella piazzetta c’erano da tempo immemore e comunque nel 2019, prima della chiusura dovuta alla pandemia di Covid19, i titolari dello storico bar avevano inoltrato al Comune
la richiesta di occupazione permanente del suolo pubblico e pagato regolarmente la relativa tassa. Inoltre il difensore del Bar Penza ha contestato la mancanza di autorizzazione esplicita eccependo che fino al 28/02/2022 il Comune di Piedimonte Matese non le rilasciava, essendo prassi del detto ente consentire
agli esercenti bar e ristorazione a seguito della sola presentazione della domanda e del pagamento della relativa tassa, consentire l’occupazione del suolo pubblico. Inoltre nel ricorso si contesta che le sedie e i tavolini della piazzetta possano occultare la cassa armonica per il semplice motivo che la stessa è
sopraelevata rispetto al piano strada dove sono situati, ed inoltre si contesta che la “cassa armonica” sia patrimonio monumentale e culturale del Comune in quanto quest’ultimo non ha prodotto alcuna documentazione ai sensi degli artt. 12-16, 20-27, 59 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. , indispensabile per definire
la struttura come “patrimonio monumentale e culturale”. Il Tar Campania ha accolto, seppur in sede cautelare, tutte queste istanze con la seguente motivazione: “Ritenuto per il resto opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi e in
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