S. MARIA CAPUA VETERE/MONDRAGONE – Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso dell’avvocato Miraglia: si ritorna al voto
SANTA MARIA CAPUA VETERE / MONDRAGONE (Matilde Crolla) – Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso dell’avvocato Antonio Miraglia e dispone nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con il ‘blocco’ delle candidature, già ritenute valide, ed in aggiunta quella di Miraglia escluso dalla Commissione Elettorale
per un cavillo burocratico. Il Consiglio Nazionale Forense ha disposto dunque la ripetizione delle operazioni di voto con il reinserimento di Miraglia nell’elenco dei candidati (che resteranno i medesimi dello scrutinio annullato senza aggiunta di altri nuovi candidati). Tutto da rifare quindi. L’accoglimento del ricorso rimescola le carte ed annulla sia la delibera di ammissione delle candidature (che vedeva precedentemente Miraglia escluso), sia la proclamazione degli eletti. La sentenza è arrivata oggi intorno alle 14.30. Il
candidato di ‘Avvocatura Libera’ dunque questa volta potrà candidarsi come tutti gli altri e partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio. Una soddisfazione non indifferente per la lista scesa in campo contro quella avversaria di ‘Dignità Forense’ con ben due candidati in meno. La commissione elettorale, ricordiamo, aveva annullato la candidatura dell’avvocato di Mondragone in quanto era stata presentata da una collega delegata che aveva copia del documento di riconoscimento del candidato ma non la delega
firmata. Alla contestazione della commissione Miraglia inviava una Pec prima delle ore 12 (termine ultimo per la presentazione delle candidature) sempre alla collega delegata. A causa di un guasto della stampante presente nell’aula dove erano in corso le operazioni di accoglimento delle candidature, la collega si vedeva costretta ad usufruire di un’altra stampante, presente sempre all’interno dell’edificio. Inevitabilmente le ore 12 venivano sforate. Ma il Consiglio Nazionale Forense parla chiaro e nella sentenza emerge
che la delega seppur priva della sottoscrizione del candidato, era accompagnata dal documento d’identità del medesimo, circostanza che fa di per sé propendere per la riconducibilità dell’atto delegante e, ad avviso di questo Giudice, sicuramente esclude l’incertezza assoluta circa la provenienza e quindi esclude l’invalidità radicale dell’atto.