SESSA A./CELLOLE – Assegnazione sbagliata della supplenza, accolto il ricorso cautelare: Miur ‘obbligato’ ad attribuire incarico
SESSA AURUNCA / CELLOLE – Il Tribunale di Cassino, con Ordinanza Collegiale rg.23/2023 del 14/03/2023, ha accertato l’illegittimo funzionamento dell’algoritmo che gestisce le GPS e ha condannato il Ministero dell’Istruzione alla nomina con contratto annuale ad una docente precaria.
La docente, visto che nel mese di Settembre 2022 all’esito delle nomine per la provincia di Latina, si è vista scavalcare da alcuni docenti con punteggio minore nelle nomine per i contratti a tempo determinato.
Vista tale discriminazione si è rivolta all’avv. Antimo Buonamano dello Studio Legale BFI “Buonamano-Fusco-Izzo” di Cellole, il quale ha patrocinato il giudizio davanti alla sezione Lavoro del Tribunale di Cassino.
Il tribunale con Ordinanza Collegiale del 14.03.2023 ha confermato la tesi difensiva dichiarando l’illegittimità della procedura, l’algoritmo nella fase di nomina non trovando disponibilità per il turno di nomina la docente è stata dichiarata “rinunciataria” dal sistema informatico, provocando l’espulsione definitiva dalla procedura di convocazione per tutto l’anno scolastico 2022/2023.
Il giudice nell’ordinanza ha puntualmente indicato che: “Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un’implicita rinuncia all’assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai
verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”
Il Tribunale continua sottolineando che: “La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”
In conclusione, il collegio giudicante ha deciso che l’ufficio scolastico di Latina dovrà assegnare una sede di lavoro alla ricorrente con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 fino al 30.06.2023, rinviando al merito del giudizio al fine di quantificare il risarcimento danni per i mesi di ritardo nell’assegnazione della supplenza oltre al punteggio in graduatoria.