SESSA AURUNCA / CELLOLE – Buona scuola, il tribunale di Velletri rigetta il trasferimento e riporta a casa una docente aurunca
SESSA AURUNCA / CELLOLE – Con l’ordinanza del 26/07/2018 rg. 2880-18, è stato accolto il ricorso di una docente di Sessa Aurunca che era stata trasferita nel Lazio. A darle ragione, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro che ha accolto la richiesta avanzata dai legali dello Studio Legale BFI Buonamano-Fusco-Izzo: accertato il diritto della docente ad una sede vicina alla propria residenza, dichiarando l’illegittimità dell’assegnazione nel Lazio effettuata attraverso l’algoritmo.
La ricorrente s’inserisce nella Fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunta in ruolo entro l’a.s. 2014/2015, per cui l’assegnazione della stessa su Ambito avrebbe dovuto operare, per quanto la riguarda, dopo l’espletamento delle operazioni di cui alla Fase A e, quindi, sui posti disponibili risultanti all’esito della predetta Fase.
Il provvedimento è particolarmente importante perchè ha accertato il cattivo funzionamento dell’algoritmo con cui il MIUR ha effettuato le assegnazioni delle sedi.
L’ordinanza ha in particolare evidenziato l’illegittimità della prevalenza assegnata dall’algoritmo alle preferenze territoriali rispetto al punteggio del docente. Il Giudice ha evidenziato che: “Risulta, quindi, ictu oculi evidente che il MIUR ha posto in essere un comportamento illegittimo in violazione del principio generale della formazione e scorrimento della graduatoria ai fini della procedura di mobilità, e dei principi di principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell’8 aprile 2016 nonché dell’art. 28, co. 1, D.P.R. n.487/1994.”
Infine il Tribunale ha perentoriamente affermato che :“In merito ai criteri di assegnazione agli Ambiti Territoriali va, infatti, considerato che, dalle previsioni normative e collettive, valutate nel loro complesso, non si vince l’esistenza di un criterio di assegnazione degli Ambiti Territoriali alternativo, e prevalente, rispetto a quello del punteggio (di impronta eminentemente meritocratica), sempre che non vi siano docenti in possesso di titoli di precedenza ex legge, o che hanno partecipato alla mobilità in una fase antecedente e prioritaria rispetto alla fase a cui ha partecipato la docente richiedente.”
Adesso il MIUR dovrà non solo ottemperare all’ordine giudiziale, ma sarà costretto a trasferire la docente vicino alla sua famiglia.
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