Disagi & Cronaca cittadina

SESSA AURUNCA / CELLOLE – Docente chiede trasferimento per assistere genitore disabile, il tribunale si pronuncia a suo favore

SESSA AURUNCA / CELLOLE – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro, sentenza 10 Aprile 2024 n.912. Diritto di precedenza del docente nei trasferimenti, assistenza genitore portatore di handicap, inderogabilità norme primarie, nullità disposizione pattizia.

L’insegnante assistita dallo studio legale BFI degli avv.ti Buonamano-Fusco-Izzo, docente della scuola primaria in servizio presso istituto scolastico in Sessa Aurunca.

La docente aveva presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando come preferenza le sedi di scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Caserta e invocando il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo ella unico referente in grado di assistere il genitore, portatrice di handicap in situazione di gravità.

Il rilievo costituzionale ai sensi dell’art.3, comma 2, Cost. e sovranazionale (art. 2 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009), dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente la sua natura di norma imperativa, la cui violazione, da parte di disposizioni pattizie che escludono il diritto di precedenza in favore del docente figlio referente unico del genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali, comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.c., nonchè per violazione art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994.

In ragione della sua inderogabilità, l’art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, in quanto volta ad attuare i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione e, in particolare, quello del portatore di handicap alla continuità dell’assistenza, la precedenza prevista dalla lex specialis in materia di diritti volti a garantire l’integrazione sociale e l’assistenza della persona handicappata non può essere superata da un contratto collettivo se non per determinare un assetto discriminatorio tra i docenti, in quanto il diritto di precedenza è riconosciuto nella mobilità provinciale e nelle assegnazioni provvisorie ed è, invece, escluso nelle procedura di mobilità interprovinciale, laddove è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile, soprattutto nei casi in cui il docente sia il referente unico.

In definitiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la tesi difensiva dell’avv. Buonamano Antimo, laddove riconosce la violazione della direttiva 2000/78 CE e conseguentemente ha disposto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.