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SESSA AURUNCA / CELLOLE – Il tribunale di Roma boccia la mobilità per i docenti: insegnante aurunca torna a casa

SESSA AURUNCA / CELLOLE – Con sentenza n. 2065/2018 pubblicata nei giorni scorsi il Giudice del Lavoro di Roma, ha accolto il ricorso di una docente di scuola primaria di Sessa Aurunca che, aveva chiesto di essere trasferita come prima opzione in una scuola dell’ambito della provincia di Caserta.

La docente aveva partecipato alla fase B dei trasferimenti, riservata agli assunti entro il 2014/15, ma non aveva ottenuto nessuna delle scuole indicate nel primo ambito scelto, venendo destinata a una scuola dell’ambito della provincia di Roma, con individuazione mediante contratto triennale con il dirigente scolastico. Anche in questo caso l’algoritmo del MIUR avrebbe mostrato però le sue disfunzionalità, in quanto non ha tenuto conto della successione delle fasi dei trasferimenti.

Nell’ambito scelto in primis dall’insegnante sono approdate ben 4 docenti della fase C, ossia della fase riservata ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015-2016 in seguito all’attuazione del piano straordinario assunzionale. In altre parole, l’errore del programma che ha gestito i trasferimenti consiste nell’aver omesso l’assegnazione di una scuola a una docente che aveva un diritto di precedenza, sul primo ambito scelto, rispetto ai colleghi che partecipavano a una fase di mobilità successiva.

La docente si è rivolta allo studio legale BFI (Buonamano-Fusco-Izzo) di Cellole che hanno presentato un ricorso per denunciare il «macroscopico errore» nella sequenza dei trasferimenti effettuati, a causa del mancato rispetto delle fasi. Il giudice del lavoro nei giorni scorsi ha emanato la sentenza con cui ha accolto in pieno le richieste avanzate dai legali della docente e: “ordina alle amministrazioni parte convenuta di assegnare la ricorrente all’ambito della Provincia di Caserta, 011 in luogo di quello assegnato su Roma, o comunque viciniore spettatele in base al suo punteggio secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l’anno scolastico 2016\2017”

L’avvocato Antimo Buonamano sottolinea il particolare valore giurisprudenziale della sentenza, in quanto il Giudice ha ravvisato la sussistenza dell’errore del Miur nella definizione del trasferimento. Grande soddisfazione anche per la docente aurunca, che dopo oltre 8 anni di pendolarismo è riuscita a ritornare nel suo Comune di residenza, ponendo fine all’estenuante stress nascente dall’essere “costretta” ai continui spostamenti solo per adempiere al proprio dovere morale e professionale.

 

 

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