SESSA AURUNCA – Il comandante Emerito rigetta le accuse di Pecunioso: assunzione ed incarico sono in regola, ecco i motivi
SESSA AURUNCA (cs) – Non si è fatta attendere la risposta del Comandante della polizia municipale di Sessa Aurunca Pasqualino Emerito rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti del consigliere comunale Emilio Pecunioso.
“Devo necessariamente rispondere al Consigliere comunale di minoranza del Comune di Sessa Aurunca Ragioniere Emilio Pecunioso, per delle questioni sollevate in un articolo giornalistico che compendiano le attività da Egli svolte sin dal conferimento del mio incarico di Comandante della Polizia Municipale di Sessa Aurunca.
Cercherò di usare un linguaggio semplice e di non inerpicarmi nella disamina di una normativa complessa ed articolata qual è il D.lgs. 39/2013, evidenziando i rilievi che riguardano il conferimento del mio incarico, consentendo così anche al Ragioniere Pecunioso, autoproclamatosi “esperto in materia” di capirci qualcosa.
Procediamo con ordine.
Premetto che dal 01.08.2003 sono Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cancello ed Arnone, transitato per mobilità nei ruoli organici del Comune di Francolise dal novembre 2008, Ente dal quale sono stato distaccato dapprima nel Consiglio della Regione Campania, VIII Commissione Agricoltura (anno 2015), quindi alla Giunta Regionale della Campania (anno 2016), ed in ultimo, in data 01.12.2016 al Comune di SESSA AURUNCA.
Dal 28.12.2017 sono dipendente a tempo indeterminato del Comune di SESSA AURUNCA, con qualifica di COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
Dal tenore della nota del Consigliere comunale PECUNIOSO ritengo che egli non abbia ben chiara la distinzione tra l’instaurazione del mio rapporto di lavoro alle dipendenze del comune di SESSA AURUNCA con contratto a tempo indeterminato ed il conferimento dell’incarico dirigenziale.
Nel dicembre 2017 sono divenuto dipendente del Comune di SESSA AURUNCA per un provvedimento formale adottato dal Responsabile dell’area affari generali del Comune, emesso in esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata dalla Giunta comunale, conformemente alle prescrizioni imposte dal collegio dei revisori dei Conti del Comune.
La procedura è stata adottata in ossequio al dettato dell’articolo 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001 che riserva la priorità dell’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizioni di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Quindi per spiegarlo chiaramente al consigliere PECUNIOSO, nel dicembre 2016, sono stato comandato presso il Comune di Sessa Aurunca.
Nel dicembre 2017, a domanda, in ossequio alla procedura sopra descritta, determinata puntualmente dall’articolo 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001, con provvedimento formale legittimo, sono diventato dipendente a tempo indeterminato di categoria D.3 giuridico – D.5 economico del Comune di SESSA AURUNCA.
Il conferimento dell’incarico di responsabilità è altra cosa. Esso è una prerogativa del Sindaco.
Il capo dell’amministrazione infatti, nel solco tracciato dall’articolo 109 del d.lgs. 267/2000, può conferire con proprio atto – “decreto” – l’incarico di responsabile ad un qualunque dipendente in possesso dei requisiti prescritti.
La norma più volte citata dal Ragioniere, e per la quale si ritiene esperto interprete, il decreto legislativo 39/2013, disciplina il conferimento di incarichi presso la pubblica amministrazione e nello specifico la loro incompatibilità e/o inconferibilità.
Quindi nel caso dovessero esservi problematiche eccepite dal Consigliere e rilevate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, queste riguarderebbero il solo conferimento dell’incarico di Responsabile, non anche il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Sessa Aurunca, che resterebbe salvo perché non disciplinato dalla norma citata ed estraneo al sindacato dell’Autorità Anticorruzione.
Concentriamoci adesso sul conferimento dell’incarico di Responsabile della Polizia Municipale.
Il consigliere ricorderà che il conferimento dell’incarico di Responsabile è prerogativa del Sindaco, che individua un dipendente ai sensi dell’articolo 109 del tuel, cosa diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Preliminarmente all’assunzione in servizio presso il Comune di Sessa Aurunca, quale comandato, in data 01.12.2016, ho prodotto all’amministrazione comunale una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, nella quale ho dichiarato di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dal capo I) titolo II) del libro secondo del codice penale. Ho dichiarato di essere (parliamo del dicembre 2016) Sindaco del Comune di CANCELLO ED ARNONE – Comune Italiano con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti – e di essere Assessore dell’Unione dei Comuni “Caserta Sud Ovest”, organismo associativo tra comuni (Cancello ed Arnone, Santa Maria La Fossa, Cellole e Francolise) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
In ordine a tale ultimo incarico, quello di assessore, ho dichiarato, in considerazione della causa di incompatibilità sopravvenuta per l’assunzione dell’incarico di Comandante in Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di impegnarmi a rimuovere tale impedimento.
Conformemente alle dichiarazioni rese, ho rassegnato le mie dimissioni da assessore dell’Unione nel termine consentito dei 15 giorni successivi all’assunzione dell’incarico (16.12.2016), rimuovendo quella che ritenevo fosse una causa di incompatibilità.
Per un ragionamento forse molto complesso per chi legge, ancorché la carica assessorile nell’Unione dei Comuni possa configurare una condizione di inconferibilità, non potrebbe esserlo nel mio caso, poiché io, nella mia condizione di dipendente, prima di Cancello ed Arnone e poi di Francolise ero titolare di posizione organizzativa già prima di assumere l’ufficio di assessore dell’Unione dei Comuni. Quindi troverebbe per me applicazione l’esimente prescritta dall’articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 39/2013 che espressamente recita: “Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione della carica politica erano titolari di incarichi”.
Tuttavia mi sento di rassicurare il Ragioniere Pecunioso
circa gli adempimenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Sessa Aurunca. Il Segretario comunale ha adottato, prudenzialmente, un provvedimento che rende nullo il conferimento del mio primo incarico di Responsabile, quello del 01.12.2016. È chiaro però che il provvedimento sindacale del 2018 non è posto proprio in discussione, poiché anche qualora si propendesse per l’inconferibilità scaturente dal ruolo di assessore dell’Unione, la nomina di Comandante è intervenuta ben oltre il periodo di raffreddamento stabilito dalla norma, il D.Lgs. 39/2013.
In ogni caso, valutate le ulteriori illazioni gratuitamente prodotte nei miei confronti dal Consigliere di minoranza PECUNIOSO Ragionere Emilio, adirò le vie legali per la tutela del mio buon nome!”.
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