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SESSA AURUNCA – Ufficio legale, Iodice vince il ricorso e il Tar ‘bacchetta’ il Comune

SESSA AURUNCA (Matilde Crolla) – Il Tar Campania ‘bacchetta’ l’amministrazione comunale di Sessa Aurunca su costi e benefici non vagliati nel momento in cui è stato deciso di ‘licenziare’ l’avvocato Massimo Iodice (nella foto), responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, sopprimendo

lo stesso ufficio ed istituendo il servizio Contenzioso all’interno del settore Affari Generali, cui responsabile è Aldo Trabucco. Infatti, il tribunale amministrativo regionale della Campania oggi ha accolto il ricorso dell’avvocato Iodice condannando il Comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese e rinviando ad ottobre la trattazione di merito del ricorso. Nel frattempo il giudice ha stabilito la sospensione del provvedimento con il quale viene soppresso l’ufficio legale e surrogato con l’istituzione del Servizio

 

Contenzioso inglobato all’interno degli Affari Generali. “Per l’ennesima volta l’incompetenza di questa amministrazione creerà danni all’Ente e alla cittadinanza- ha esordito il capogruppo di ‘Generazione Aurunca’, Alberto Verrengia, non appena ha appreso la notizia-. Tra l’altro, all’epoca li avevo avvisati che ci sarebbe stato un risvolto negativo per l’Ente ma non mi hanno voluto ascoltare”. Ora, in attesa della trattazione del merito del ricorso e alla luce della sospensione del provvedimento di istituzione dell’ufficio Contenzioso, si rischierà il caos in Comune e la stessa short list degli avvocati non avrà più ragione di essere. Insomma, a quanto pare la situazione si prospetta all’orizzonte alquanto ingarbugliata. Nella sentenza emessa

dal giudice questa mattina si legge: “Ritenuto che l’istanza di sospensiva possa essere vagliata solo in relazione all’impugnazione dell’atto di macrorganizzazione, ovvero alla deliberazione della Giunta Comunale del 22/12/2017 n. 338, avente ad oggetto la “modifica della struttura organizzativa dell’Ente”, con la quale – per quanto qui rileva- è stato soppresso il “Settore Legale”, surrogato con la istituzione del Servizio Contenzioso da incardinare nel Settore Affari Generali e non anche in riferimento al pur consequenziale provvedimento prot. 19/18 del 10.01.2018, a firma del Sindaco, successivamente comunicato al ricorrente, con il quale si determinata la “cessazione del rapporto ex art. 110 del TUEL in essere con il ricorrente, sussistendo, in relazione a tale secondo provvedimento, la giurisdizione del G.O. ex art. 63 Dlgs. 165/01, non potendosi, come noto, derogare alla giurisdizione per ragioni di connessione;

Ritenuto, quanto all’impugnativa della delibera giuntale, per contro non suscettibile di disapplicazione ad opera del G.O., in quanto non incidente su un diritto soggettivo del ricorrente ma su un interesse legittimo, che l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento, non risultando che la delibera de qua, quanto alla soppressione del “Settore Legale” surrogato con la istituzione del Servizio Contenzioso da incardinare nel Settore Affari Generali, sia stata supportata da adeguata e preventiva istruttoria in termini di costi/benefici, avuto riguardo anche al contenzioso pendente non previamente vagliato, e presentandosi la stessa altresì come violativa della prescrizione dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale»;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza nei rapporti con il Comune di Sessa Aurunca e debbano essere compensate con il controinteressato Trabucco Aldo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Accoglie quanto all’impugnativa della deliberazione della Giunta Comunale del 22/12/2017 n. 338 e per l’effetto:

Sospende la medesima nella parte in cui sopprime il “Settore Legale” surrogato con la istituzione del Servizio Contenzioso da incardinare nel Settore Affari Generali;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 ottobre 2018;

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) il Comune di Sessa Aurunca e compensa le spese di lite nei rapporti con Trabucco Aldo”.

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